27/04/2020 - Da oggi sono consentite le attività preparatorie alla riapertura dei lavori in scuole, carceri, alloggi pubblici e per il dissesto idrogeologico.
Dal 4 maggio via libera a tutti i cantieri pubblici e privati. purchè siano rispettati i Protocolli di sicurezza sottoscritti il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
I cantieri che ripartono il 27 Aprile
Già a partire da oggi 27 aprile è possibile, per le imprese, svolgere tutte le attività utili ad organizzare la riapertura prevista per il 4 Maggio prossimo.
Sono altresì consentite ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 (in vigore fino al 4 maggio), sono consentite, previa comunicazione al Prefetto (attraverso il modello di cui all’art. 2, comma 7, del DPCM 10 aprile 2020), le attività funzionali alle filiere attive e alle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, e le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali. Resta ferma la facoltà del Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, di sospendere le attività qualora ritenga che le suddette condizioni non sussistano.
I cantieri che proseguono e rimangono aperti
Limitatamente al settore di nostro interesse sempre nel rispetto rdei Protocolli di sicurezza del 24 aprile riamangono consentite le attività lavoratice per i codici Ateco:
- 42 Ingegneria Civile (esclusi i codici 42.99.09 e 42.99.01 sospesi fino al 3 maggio dal DPCM 10 aprile);
- 42.22 Realizzazione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;
- 42.91 Costruzione di opere idrauliche;
- 43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici;
- 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio.
I cantieri che riapriranno dal 4 Maggio 2020
Dal 4 Maggio possono ripartire le attività produttive individuate dai codici Ateco elencati nell’Allegato 3 al DPCM:
- 41 Costruzione di edifici;
- 42 Ingegneria civile (inclusi i codici 42.99.09 e 42.99.01);
- 43 Lavori di costruzione specializzati;
- 31 Fabbricazione di mobili.
Le condizioni di sicurezza per restare aperti
Le imprese le cui attività non sono sospese, per poter riprendere le attività, devono rispettare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro e, in particolare le imprese di costruzione, il sopra citato Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritti il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
La mancata attuazione dei protocolli determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.