ECOBONUS 110 %
LINEE GUIDA
L 'Ecobonus 110% prevede agevolazioni per proprietari di immobili che decidono di fare interventi al fine di migliorare l' efficienza energetica della struttura (dimostrabile mediante Attestato di Prestazione Energetica pre e post intervento, eseguita da un tecnico abilitato esterno e non il progettista dell' intervento) ma anche ristrutturazioni rese a migliorare le prestazioni antisismiche degli edifici (sismabonus).
Gli interventi devono garantire che l’edificio migliori di almeno due classi energetiche o comunque della classe energetica più alta che si può ottenere (ecobonus) e per gli interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Le detrazioni previste dal Decreto Rilancio per l' Ecobonus 110% riguardano le spese fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Chi può accedere all' Ecobonus:
- condomini, edifici con più unità immobiliari ovvero alle parti comuni di essi
- persone fisiche (no partite iva) al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari
- Istituti Autonomi Case Popolari e cooperative di abitazione, con requisiti in materia di house providing, sugli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica
Quali sono gli interventi detraibili:
- Isolamento termico: gli interventi devono riguardare oltre il 25% della superficie d intonaco, con un tetto massimo di spesa di 60.000 euro a ogni singola unità immobiliare;
- Condomini sostituzione di impianti di climatizzazioe invernale con impianto centralizzato per riscaldamento, raffrescamento, o ACS, a condensazione (solo gas, Classe A del Reg. EL), a PdC, inclusi imp. ibridi, geotermici (anche abbinati a FV+storage), o microcogeneratore; max € 30.000 x unità
- Abitazioni unifamiliari sostituzione impianto di climatizzazione invernale con impianto per riscaldamento, raffrescamento, o ACS, a PdC, inclusi impianti ibridi, geotermici (anche abbinati a fotovoltaico+storage), o microcogeneratore; max € 30.000
Modalità per fruire del superbonus sui lavori effettuati:
- Contribuente sostiene le spese: il contribuente stesso sostiene le spese per poi beneficiare del credito d’imposta al 110% in cinque quote annuali di pari importo (nelle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate a partire dal 2021);
- Credito d’imposta: il contribuente anticipa la spesa in fattura, ma successivamente cede il credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari al fine di ottenere un immediato rimborso della spesa sostenuta.
La quota del Credito d’Imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Sono compensabili tutti i tributi che confluiscono in F24 «ordinario» e
«accise»:
- IRES
- IRAP
- IVA
- Accise (dal 10 marzo 2001)
- IRPEF dipendenti e assimilati e addizionali
- Contributi INPS e INAIL
- Ritenute applicate
- IMU, TARI
Nel limite «cumulativo» di 700.000 euro per ogni anno solare (ex art. 34, L. 388/2000)
- Sconto in fattura: il Decreto Rilancio prevede che il contribuente possa scegliere di usufruire dell'ecobonus in forma di uno sconto in fattura che viene emessa dal fornitore dei lavori, che a sua volta potrà recuperarlo in forma di credito di imposta.
Step per richiedere Ecobonus 110 %:
- Far eseguire l’APE della prima casa o condominio;
- Richiedere un progetto da un tecnico (diverso da quello dell’APE), che comprenda almeno o il cappotto termico dell’edificio o una pompa di calore + altri interventi congiunti necessari o non, affinchè si migliori di 2 classi energetiche l' edificio;
- Realizzare più preventivi dell’intervento incluso di posa in opera per capire con esattezza i diversi importi;
- Stabilire se possibile detrarre dal proprio IRPEF l’intera somma del 110% in 5 anni o in alternativa a chi cedere tale credito (istituto finanziario o ditta)
- Eseguire i lavori dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 seguendo le istruzioni di pagamento che darà il tecnico;
- Richiedere una nuova APE che attesti il miglioramento energetico dell'edificio.