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ECOBONUS 110%: ULTIME MODIFICHE

11-07-2020 13:42

Francesco Ferrante

cantieri, Condizionamento, climatizzazione, isolamento termico,

ECOBONUS 110%: ULTIME MODIFICHE

ECOBONUS 110%ULTIME MODIFICHE      Nel Decreto Rilancio 2020 con l’approvazione in Commissione Bilancio alla Camera sono state apportate modifiche al

 

 

ECOBONUS 110%

ULTIME MODIFICHE 

 

 

 

Nel Decreto Rilancio 2020 con l’approvazione in Commissione Bilancio alla Camera, sono state apportate modifiche al nuovo Ecobonus 110% che ne estendono la portata.

Si attende ora l’approvazione in Senato per passare alle disposizioni applicative.  

 

-          Estensione Ecobonus 110%: potranno beneficiare la detrazione Ecobonus e Sismabonus al 110 % in caso di lavori sul miglioramento energetico degli edifici(cappotto termico e nuovo riscaldamento, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica) anche le seconde case (villette mono e bifamiliari), le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni e società sportive dilettantistiche, per queste limitatamente ai lavori sui soli immobili adibiti a spogliatoi.

Restano esclusi dalle nuove agevolazioni fiscali gli immobili appartenenti alle categorie catastali:

A/1: abitazioni signorili

A/8: ville

A/9: castelli, palazzi di eminente pregio storico o artistico.

 

-          Il superbonus viene inoltre esteso fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare. Si potrà beneficiare della detrazione solo per interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle stesse detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

 

In merito agli interventi di rifacimento del cappotto termico o di sostituzione della caldaia nei condomini ci sono delle novità. Vengono rimodulati i nuovi massimali che stabiliscono il limite di spese incentivabili.

Per gli interventi di isolamento termico delle superfici che prevedevano un tetto di spesa di 60 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, vengono apportati nuovi massimali:

-          a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

-          a euro 40.000 per ogni unità immobiliare in caso di edifici composti da due a otto unità immobiliari;

-          a euro 30.000 per ogni unità immobiliare in caso di edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, il precedente tetto di spesa di euro 30 mila per unità immobiliare viene così modificato:

-          euro 20 mila per ogni unità immobiliare in caso di edifici fino a otto unità immobiliari

-          euro 15 mila per ogni unità immobiliare in caso di edifici composti da più di otto unità immobiliari.

-          Resta invece invariato ad euro 30 mila il tetto di spesa previsto per gli interventi sugli edifici unifamiliari di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, di cui alla lettera c) del primo comma del citato articolo 119.

 

Novità anche sul fronte delle asseverazioni da parte dei tecnici abilitati. Il nuovo comma 13-bis prevede infatti che le stesse siano rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato dovrà inoltre attestare i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

 

 

 


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